Detraibilità e alcune eccezionali condizioni di rimborsabilità dei medicinali omeopatici


Renata Calieri
Farmacista

FIAMO e CoFIAO

omeopatiassoluta@gmail.com

 


Sara Bonomelli
Farmacista

CoFIAO

sara.bonomelli.1985@gmail.com

 

Detraibilità e alcune eccezionali

condizioni di rimborsabilità

dei medicinali omeopatici

Sappiamo tutti che i medicinali omeopatici (tali per legge, secondo il D.l.vo 219/2006, attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) fruiscono della detrazione IRPEF del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir), ma non sono rimborsabili dal SSN.

I medicinali omeopatici non sono rimborsabili, ma esistono delle esenzioni che danno diritto ad avere gratuitamente qualsiasi medicinale di fascia C, sia OTC che SOP; tra queste ci sono

• Esenzione G01: invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 DM 1.2.1991)

• Esenzione G02: invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ (ex art. 6 DM 1.2.1991)

• Esenzione V01: Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime del dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243).

La legge 203/2000 dice che i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari (inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente ai coniugi e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori) sono esenti dal pagamento dei medicinali in fascia C qualora il Medico attesti la comprovata utilità terapeutica per l’assistito.

• Esenzioni per patologie rare: codice esenzione composto da sei caratteri (numeri e lettere) di cui il primo è una R che indica che la malattia è individuata come rara, oppure codice esenzione E40 (Reddito e malattia rara). In questo caso vengono garantiti i farmaci di fascia C, indicati nel piano terapeutico, solo in alcune regioni (es. Lombardia e Piemonte); l’elenco è consultabile al link http://www.malattierare.cittadinanzattiva.it/files/elenco_prestazioni_regioni.pdf

Abbiamo quindi avuto la curiosità di indagare se ci siano anche per i medicinali omeopatici quelle stesse condizioni di rimborsabilità sopra menzionate.

Non tutti i medicinali omeopatici sono classificati SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) e per verificarlo bisogna far riferimento al codice ministeriale o codice minsan. Il codice minsan è il numero che il Ministero della Salute assegna a ogni prodotto nel momento in cui viene registrato prima di essere messo in commercio (per i farmaci coincide con il numero di A.I.C., cioè il numero di Autorizzazione all’Immissione in Commercio che viene rilasciata dall’AIFA). Si tratta di un codice formato da 9 numeri di cui il primo indica:

• 0: farmaco uso umano (quindi etico o su prescrizione/SSN, SOP e OTC)

• 1: farmaco ad uso veterinario (5: per i vecchi prodotti)

• 9: parafarmaco ad uso umano o veterinario

• 8: omeopatico ad uso umano o veterinario (quelli ad uso umano sono medicinali omeopatici che si trovavano in commercio con una notifica, in quanto già presenti sul mercato nel 1995 e che si trovano tuttora in vendita finché, dopo la richiesta di AIC accompagnata dai singoli Dossier e il conseguente rilascio dell’autorizzazione, non avviene la relativa migrazione in classe C, e fino a esaurimento dell’ultimo lotto in giacenza prima della suddetta migrazione)

7: galenici e altre tipologie di prodotti.

Al momento in cui si scrive, si assiste alla migrazione di molte referenze omeopatiche con iniziale minsan 8 all’iniziale minsan 0 (zero); si trovano in commercio anche medicinali omeopatici che furono registrati con iniziale minsan 9.

Non tutti i medicinali omeopatici, dicevamo, sono classificati come SOP: alcune referenze iniettabili o altri medicinali contenenti sostanze che possono risultare ancora eroiche (es. diuretici, mercurio…) in diluizioni vicine al ponderale (tipo le decimali) sono da considerarsi su prescrizione medica. Inoltre, quelli che attualmente sono rimasti con minsan che inizia con 8 o 9 sono detraibili, ma sono a pagamento (cioè non rimborsabili dal SSN) anche per chi sia in possesso delle summenzionate esenzioni G01, G02, V01, E40.

Anche per i galenici, compresi quelli omeopatici, è prevista la detrazione, purché compaia la dicitura farmaco o medicinale (omeopatico) su scontrino parlante o fattura.

Ad uso veterinario e che hanno AIC esistono pochissimi medicinali omeopatici (praticamente tutti omotossicologici) e ci risulta che (invece di avere come primo numero l’8) abbiano come primo numero del codice minsan l’1, che rimanda ai Farmaci ad uso veterinario, come per quelli convenzionali (salvo alcune differenze), senza caratterizzarli come omeopatici.

Questo fatto ha come conseguenza che, purtroppo, il mondo scientifico non avrà mai i dati reali dell’utilizzo dei medicinali omeopatici, soprattutto nei pet (animali da compagnia) così come per i medicinali omeopatici a codice con 0 iniziale.

I medicinali omeopatici destinati all’umano sono prescrivibili in veterinaria con uso “in deroga” e sotto responsabilità del Veterinario. Per gli animali da reddito il discorso si complica ancora di più. Tanto per cominciare, bisogna dire che la ricetta e la registrazione sul registro aziendale dell’allevamento sono d’obbligo, sia in un allevamento biologico che convenzionale, che producano alimenti per uso umano.

La ricetta elettronica viene registrata su un registro elettronico dell’azienda, dove va scaricato il medicinale omeopatico (o farmaco) dopo il suo utilizzo come indicato nella prescrizione. Va anche segnata l’eventuale quantità avanzata, rimasta inutilizzata, che viene conservata nelle scorte aziendali: per riutilizzare quello stesso medicinale, bisogna fare un’apposita prescrizione per utilizzo delle scorte. Inoltre, nella ricetta elettronica per la prescrizione dei medicinali omeopatici si può prescrivere un rimedio soltanto.

In queste ricette, il medicinale omeopatico può essere anche per uso umano (in deroga) e l’allevatore può annoverare la spesa dei rimedi tra i costi sostenuti per il suo lavoro, come le prestazioni professionali del Veterinario, gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici, i macchinari ecc. (sempre se l’azienda è in regime fiscale Ordinario), mentre la detrazione nella dichiarazione dei redditi di solito è per gli animali da compagnia.

Va comunque ricordato che per le spese mediche veterinarie detraibili è prevista una franchigia di 129,11 euro e un limite massimo (un tetto) pari a 550,00 euro: significa che se le spese sono inferiori a 129,11 euro, non sono detraibili (la franchigia), mentre per le spese che superano i 129,11 euro ma sono sotto i 550 euro, occorre calcolare il 19% della quota che supera la franchigia.

In sintesi, tra i farmaci in classe C, possono essere rimborsati dal SSN solo quelli il cui minsan comincia con 0, sono esclusi i parafarmaci (minsan che inizia con 9). Detraibili, non rimborsabili, i farmaci ad uso veterinario con minsan che inizia con 1 e gli omeopatici destinati all’umano prescritti in deroga all’animale, come sopra specificato.

Sebbene non avendo fustella non sarebbe facile dimostrare la dispensazione, per la rimborsabilità ci si comporta come per gli altri SOP e OTC, cioè all’atto della spedizione bisogna apporre il codice a barre (EAN) della confezione del medicinale dispensato e il prezzo di vendita del medicinale praticato dalla Farmacia.

Si può trovare l’elenco completo dei medicinali omeopatici autorizzati, e relativi aggiornamenti, sul sito dell’AIFA (https://www.aifa.gov.it/medicinali-omeopatici aggiornato dal 2016 al dicembre 2024), in cui sono indicati sia il regime di fornitura (ad es. SOP o RR) sia la classificazione SSN (ad es. Classe C).

Sarebbe interessante sapere se, per la rimborsabilità di questi casi eccezionali, ci siano stati dei precedenti a livello nazionale…

Scoprire così che in alcuni casi i medicinali omeopatici sono rimborsati dal SSN è un fatto importante, malgrado solo in casi del tutto eccezionali e di scarsa rilevanza statistica.

L’uso dell’Omeopatia nelle cosiddette patologie rare potrebbe essere uno scenario da sviluppare, magari incontrando qualche associazione o comitato che rappresenti questo tipo di patologie spesso inascoltate: esse vi potrebbero trovare una risorsa per curare molte sofferenze irrisolte, potendo ottenere la rimborsabilità dal SSN e riuscendo a entrare nelle statistiche di cura con l’Omeopatia.

Si ringraziano

La Dr.ssa Beatrice Lo Cicero, Collega farmacista titolare d’azienda e PQ

I Dottori Veterinari Marco Caviglioli, Roberta Sguerrini, Andrea Martini e Alessandro Battigelli, per il contributo e i chiarimenti dati alla stesura del presente articolo.

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